Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 55Norme sull'amministrazione degli enti ospedalieri
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, sentita una apposita Commissione parlamentare composta da dieci deputati e dieci senatori, e' delegato a emanare con decreto avente valore di legge formale le norme fondamentali sull'amministrazione e contabilita' dell'ente ospedaliero integrando e coordinando le disposizioni contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 , e successive modificazioni e quelle contenute nel regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , con le norme contenute nella presente legge, avendo di mira il conseguimento di un'effettiva autonomia nonche' la salvaguardia delle competenze conseguenti e dei rapporti tra gli istituendi enti ospedalieri e lo Stato, le Regioni, le province e i comuni, lasciando, comunque, impregiudicata la competenza legislativa dell'ente regione.