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Legge 12 febbraio 1968, n. 132 · Legge 12 febbraio 1968, n. 132 — Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 44Scuole ospedaliere di specializzazione

TITOLO VI ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

In KraftAmtlicher Text

Negli ospedali regionali puo' essere svolta, a cura di personale medico ospedaliero particolarmente qualificato, attivita' didattica di carattere applicativo complementare di quella universitaria nei confronti dei medici iscritti alle scuole di specializzazione delle universita', con trattamento economico del personale medico ospedaliero insegnante non inferiore a quello degli altri docenti, osservate le particolari disposizioni degli ordinamenti delle singole universita' e secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanita', entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.