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Legge 12 febbraio 1968, n. 132 · Legge 12 febbraio 1968, n. 132 — Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 34Garanzia per l'assunzione dei mutui

TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI OSPEDALIERI

In KraftAmtlicher Text

La Cassa depositi e prestiti e gli enti ed istituti pubblici autorizzati a concedere mutui garantiti da delegazioni con i comuni e le province possono concedere mutui agli enti ospedalieri per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti, l'acquisto di edifici gia' costruiti, purche' rispondenti ai requisiti richiesti per gli ospedali, nonche' per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno definite le modalita' relative al conferimento delle delegazioni. Gli enti di previdenza sono autorizzati nei limiti del dieci per cento delle disponibilita' investibili in beni patrimoniali a concedere mutui agli enti ospedalieri.