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Legge 12 febbraio 1968, n. 132 · Legge 12 febbraio 1968, n. 132 — Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 31Finanziamento del piano regionale ospedaliero

TITOLO IV PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA

In KraftAmtlicher Text

Nei bilanci delle singole Regioni devono essere stanziate, in relazione ai mezzi finanziari resi disponibili per il settore ospedaliero dal piano quinquennale degli interventi regionali di cui al precedente articolo 29, le somme necessarie per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti, nonche' per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto. La realizzazione delle opere indicate nel precedente comma sara' effettuata secondo le norme che saranno emanate dalla Regione.