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Legge 12 febbraio 1968, n. 132 · Legge 12 febbraio 1968, n. 132 — Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 3Costituzione degli enti ospedalieri

TITOLO I L'ENTE OSPEDALIERO

In KraftAmtlicher Text

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici che, al momento di entrata in vigore della presente legge, provvedono esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, sono riconosciuti di diritto enti ospedalieri. Sono pure costituiti in enti ospedalieri tutti gli ospedali appartenenti ad enti pubblici che abbiano come scopo oltre l'assistenza ospedaliera anche finalita' diverse. Ai fini del trattamento tributario gli enti ospedalieri sono equiparati all'amministrazione dello Stato.