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Legge 12 febbraio 1968, n. 132 · Legge 12 febbraio 1968, n. 132 — Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 28Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera

TITOLO IV PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA

In KraftAmtlicher Text

E' istituito il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera, nominato dal Ministro per la sanita', che lo presiede, e composto: a) dagli assessori regionali della sanita'; b) da tre esperti nominati dal Ministro per la sanita'; c) da tre rappresentanti designati dalle confederazioni generali dei lavoratori piu' rappresentative; d) da cinque rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalle rispettive federazioni nazionali delle associazioni; e) da sei rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative e due designati dalla federazione degli ordini dei medici ed inoltre da un clinico universitario e da un assistente di ruolo universitario, designati dalle rispettive associazioni; f) da quattro rappresentanti dell'unione delle province d'Italia e da otto rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia; g) da 14 rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, di cui tre in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, due rispettivamente dei Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione e uno rispettivamente dei Ministeri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a ispettore generale. Il comitato dura in carica cinque anni.