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Legge 12 febbraio 1968, n. 132 · Legge 12 febbraio 1968, n. 132 — Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 23Ospedali generali regionali

TITOLO III REQUISITI E CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPEDALI

In KraftAmtlicher Text

Gli ospedali regionali, che devono servire una popolazione di almeno un milione di abitanti, sono quelli che, per l'organizzazione tecnica, per la dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e per le prestazioni che sono in grado di assicurare, operano prevalentemente con caratteristiche di alta specializzazione. Essi, oltre a possedere le unita' di ricovero e cura e i servizi previsti per gli ospedali provinciali, dovranno anche disporre di almeno tre divisioni di alta specializzazione medica o chirurgica, quali cardiologia, ematologia, cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia plastica, chirurgia toracica o altre specializzazioni riconosciute dal Ministero della sanita', secondo le indicazioni contenute nel piano regionale ospedaliero. Inoltre gli ospedali regionali devono possedere distinti servizi di virologia, di prelevamento e conservazione di parti di cadavere, di medicina legale e delle assicurazioni sociali; attrezzature idonee a collaborare nella ricerca scientifica ed a contribuire alla preparazione professionale e all'aggiornamento del personale medico nonche' scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico. Ogni Regione deve avere almeno un ospedale regionale.