Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 21Ospedali generali di zona
TITOLO III REQUISITI E CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPEDALI
Sono ospedali generali di zona quelli dotati di distinte divisioni di medicina e chirurgia, ed almeno una sezione di pediatria e di una sezione di ostetricia e ginecologia e relativi servizi speciali, nonche' di poliambulatori anche per altre piu' comuni specialita' medicochirurgiche. Il piano regionale ospedaliero puo' prevedere in questi ospedali, in relazione alle esigenze particolari di alcune zone, sezioni di ortopedia-traumatologia.