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Legge 12 febbraio 1968, n. 132 · Legge 12 febbraio 1968, n. 132 — Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 12Collegio dei revisori

TITOLO II STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI

In KraftAmtlicher Text

Il collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza sulla attivita' amministrativa dell'ente ospedaliero, e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale nominati dai rispettivi Ministri, nonche' da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale.