Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Art. 12Collegio dei revisori
TITOLO II STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI
Il collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza sulla attivita' amministrativa dell'ente ospedaliero, e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale nominati dai rispettivi Ministri, nonche' da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale.