Legge 5 febbraio 1968, n. 112 Art. 1
Il fondo fisso annuo a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro stabilito in lire 5.000.000 dalla legge 27 gennaio 1959, n. 37 , e' elevato a lire 25.000.000, a decorrere dall'anno finanziario 1968.