Legge 2 febbraio 1968, n. 51 Art. 1
All' articolo 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18 , sono aggiunti i seguenti commi: "Il risanamento viene attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Palermo. I piani particolareggiati di esecuzione sono approvati dall'organo regionale competente ai sensi dello statuto della Regione siciliana. Il termine "piano di risanamento", ove impiegato nel corso della presente legge o della legge 30 gennaio 1962, n. 28 , deve ritenersi equivalente, a tutti gli effetti, al termine "piano particolareggiato di esecuzione"".