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Legge 27 gennaio 1968, n. 35 · Legge 27 gennaio 1968, n. 35 — Norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi

Legge 27 gennaio 1968, n. 35 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario.

3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantita' nominali unitarie seguenti espresse in litri: ((,05,)) 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00.