Legge 27 gennaio 1968, n. 35 Art. 2
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 109)) Il marchio, anche se di fantasia, non deve comunque indurre in inganno il consumatore.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 109)) Il marchio, anche se di fantasia, non deve comunque indurre in inganno il consumatore.