Legge 4 gennaio 1968, n. 19 Art. 15Piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale
TITOLO II. PROVVIDENZE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIORGANIZZAZIONE DELLE INDUSTRIE CANTIERISTICHE E COSTRUTTRICI DI MOTORI NAVALI
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese cantieristiche e le imprese costruttrici di motori navali possono sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina mercantile piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale destinati a migliorare la produzione ed accrescerne la capacita' competitiva. L'approvazione e' data in base alla valutazione della rispondenza del piano alle finalita' sopra indicate, sentito il parere del comitato previsto dall'articolo 24.