Legge 20 dicembre 1967, n. 1266 Art. 2
La vendita di cui all'articolo precedente e' subordinata alla condizione che il comune di Venezia, sul relativo atto si impegni: 1) a sollevare l'amministrazione delle finanze da ogni onere, obbligo e responsabilita' relativamente ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali occupatori del terreno, nonche' da ogni pretesa di terzi costruttori; 2) a corrispondere, al momento della stipula dell'atto di vendita, oltre al prezzo, tutte le indennita' arretrate dovute dagli occupatori abusivi o affittuari; 3) a destinare per la durata di venti anni, a giardini pubblici ed a strade, i terreni distinti, rispettivamente, con i mappali 39 parte, 40 parte, 41 parte e col mappale 43.