Legge 20 dicembre 1967, n. 1265 Art. 7
Le domande di indennizzo, in carta libera, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - IRFE e dovranno essere corredate dei seguenti atti e documenti in carta libera: a) descrizione particolareggiata del bene asportato con riferimento all'istanza di indennizzo di cui all'elenco indicato all'articolo 3; b) documenti comprovanti il titolo di proprieta' o di possesso legittimo del bene predetto; c) documenti idonei a provare le circostanze dell'asportazione forzosa del bene con particolare riguardo agli ordini di requisizione, bollette di spedizione, contratti Roges, dichiarazioni rilasciate all'epoca dell'asportazione da enti o persone civili e militari tedeschi; qualora gli interessati siano in possesso di idonea documentazione comprovante l'avvenuta identificazione del bene in Germania dopo l'occupazione alleata e le cause che ne hanno impedito la restituzione o siano in grado comunque di fornire utili elementi circa tali circostanze, sono tenuti ad esibire, la documentazione e ad indicare gli elementi predetti; d) dichiarazione di nulla aver percepito, a qualsiasi titolo, da autorita', ente o persona italiana o tedesca; e) indicazione di eventuali richieste presentate per il risarcimento dei danni di guerra per il bene asportato oggetto della domanda di indennizzo; f) indicazione del valore del bene asportato e dell'indennizzo che viene richiesto. ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 maggio 1971, n. 319 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all' articolo 7 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265 , e' fissato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge".