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Legge 20 dicembre 1967, n. 1265 · Legge 20 dicembre 1967, n. 1265 — Norme per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964

Legge 20 dicembre 1967, n. 1265 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Per la ripartizione degli importi a norma dell'articolo 2, per l'esame delle domande di assegnazione totale o parziale dei medesimi a titolo di indennizzo e per la relativa determinazione e' costituita la commissione interministeriale di cui all'articolo 6. In base agli atti e documenti tratti dai Fascicoli delle procedure di restituzione e d'indennizzo in Germania ed alle altre prove documentali fornite dagli interessati, la commissione deliberera' se sia dimostrata l'appartenenza ai richiedenti dei beni che sono stati identificati in Germania come di origine italiana e che hanno formato oggetto dei procedimenti di cui all'articolo 1 e, ove sussistano le altre condizioni di legge per concorrere alla assegnazione, fissera' l'indennizzo da concedersi ad ognuno dei richiedenti.