Legge 20 dicembre 1967, n. 1263 Art. 3
All'onere di lire 11.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968 si provvedera', rispettivamente, mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967 e del capitolo 5381 dello stato di previsione medesimo per l'anno finanziario 1968. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.