Legge 18 dicembre 1967, n. 1198 Art. 13
Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall' articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' prorogato di sessanta giorni.
Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall' articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' prorogato di sessanta giorni.