Legge 2 dicembre 1967, n. 1213 Art. 1
Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, dopo almeno quattro anni di servizio in ruolo, possono essere assegnati ad attivita' parascolastiche compatibili con la dignita' della funzione di istituto, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.