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Legge 21 novembre 1967, n. 1185 · Legge 21 novembre 1967, n. 1185 — Norme sui passaporti

Legge 21 novembre 1967, n. 1185 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

1. ((Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto in Italia deve farne tempestiva e circostanziata denuncia ai competenti uffici di polizia.))

2. ((Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all'estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle locali autorita' di polizia, che l'interessato trasmette all'autorita' competente per il rilascio del passaporto di cui all'articolo 5. In caso di impossibilita' o di comprovata difficolta' di presentare la denuncia alle locali autorita' di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento e' resa all'ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 5.))

3. ((Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia puo' ottenere il rilascio di un nuovo passaporto))