Legge 21 novembre 1967, n. 1149 Art. 2
La minore entrata per imposta di bollo, prevista in lire 5 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' compensata con la corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 1327 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e successivi. Il Ministro per il tesoro e' incaricato di provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.