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Legge 14 novembre 1967, n. 1095 · Legge 14 novembre 1967, n. 1095 — Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio

Legge 14 novembre 1967, n. 1095 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l'autorita' comunale ((e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale)) e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa: 1) le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti; 2) le rivendite site in localita' di cura, soggiorno e turismo; 3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi. Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attivita' per le quali e' previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attivita' di rivendita di generi di monopolio. I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati.