Legge 17 ottobre 1967, n. 977 Art. 23
I ((bambini)) e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non puo' essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di eta'. I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalita' di godimento delle ferie.