Legge 17 ottobre 1967, n. 1008 Art. 4
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' esercitata dal Ministero della sanita' secondo le norme previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 .