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Legge 9 ottobre 1967, n. 973 · Legge 9 ottobre 1967, n. 973 — Istituzione di un'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL in sostituzione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo successivo al 31 dicembre 1965

Legge 9 ottobre 1967, n. 973 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 1 della presente legge e' riservato esclusivamente allo Stato per essere ripartito annualmente fra i Comuni, le Province, le Camere di commercio e le Aziende di cura e soggiorno interessati. La ripartizione verra' effettuata con criteri e modalita' che saranno stabiliti con decreto interministeriale del Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'industria e per il commercio e per l'interno, fermo restando che alle Camere di commercio e alle Aziende di cura e soggiorno non potra' essere attribuita una quota di gettito dell'addizionale superiore a complessive lire 800 milioni annui.