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Legge 9 ottobre 1967, n. 962 · Legge 9 ottobre 1967, n. 962 — Prevenzione e repressione del delitto di genocidio

Legge 9 ottobre 1967, n. 962 Art. 8Pubblica istigazione e apologia

In KraftAmtlicher Text

Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, e' punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni. La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.