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Legge 9 ottobre 1967, n. 962 · Legge 9 ottobre 1967, n. 962 — Prevenzione e repressione del delitto di genocidio

Legge 9 ottobre 1967, n. 962 Art. 6Imposizione di marchi o segni distintivi

In KraftAmtlicher Text

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso e' punito, per cio' solo, con la reclusione da quattro a dieci anni. Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.