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Legge 9 ottobre 1967, n. 962 · Legge 9 ottobre 1967, n. 962 — Prevenzione e repressione del delitto di genocidio

Legge 9 ottobre 1967, n. 962 Art. 4Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite

In KraftAmtlicher Text

Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, e' punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.