Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 9 ottobre 1967, n. 944 · Legge 9 ottobre 1967, n. 944 — Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1103, in ordine alla regolamentazione giuridica dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica

Legge 9 ottobre 1967, n. 944 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le Amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli Istituti universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti di cui al precedente articolo 1 sono obbligati a mantenere in servizio e ad inquadrare nel ruolo organico di tecnici di radiologia medica il personale che alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , era adibito all'espletamento delle mansioni di tecnico di radiologia medica e che in virtu' dell'articolo 21 della precitata legge consegua il diploma di abilitazione o risulti in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.