Legge 6 ottobre 1967, n. 949 Art. 8
La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento e' affidata, oltre ai normali organi di controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ad ispettori che l'Ente potra' nominare, che avranno la facolta' di eseguire qualsiasi accertamento utile a riscontrare le eventuali evasioni ed irregolarita'.