Legge 2 ottobre 1967, n. 947 Art. 2
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 95 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967, si provvede con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.