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Legge 2 ottobre 1967, n. 895 · Legge 2 ottobre 1967, n. 895 — Disposizioni per il controllo delle armi

Legge 2 ottobre 1967, n. 895 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Non e' punibile chi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente articolo 1 o nell' articolo 695 del Codice penale .