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Legge 29 settembre 1967, n. 955 · Legge 29 settembre 1967, n. 955 — Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 29 settembre 1967, n. 955 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' aggiunto il seguente: "Sono valide, ai fini della presente legge, le istanze presentate in surroga, nei termini, da enti di rappresentanza o tutela dei danneggiati, giuridicamente riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della presente legge".