Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 29 settembre 1967, n. 955 · Legge 29 settembre 1967, n. 955 — Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 29 settembre 1967, n. 955 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' sostituito dai seguenti: "Quando il bene danneggiato di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge appartiene per quote indivise a piu' persone, la denuncia puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari; ognuno di questi puo' altresi' richiedere il pagamento separato della propria quota di indennizzo o contributo. Nel caso in cui alcuni dei comproprietari presentino ricorso al Ministro per il tesoro avverso la liquidazione dell'indennizzo o del contributo, puo' essere disposto il pagamento delle quote degli altri comproprietari che ne facciano esplicita richiesta. Gli effetti del ricorso sono limitati alle quote dei comproprietari ricorrenti".