Legge 29 settembre 1967, n. 955 Art. 28
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con le assegnazioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con le assegnazioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968 .