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Legge 29 settembre 1967, n. 955 · Legge 29 settembre 1967, n. 955 — Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 29 settembre 1967, n. 955 Art. 22

In KraftAmtlicher Text

All' articolo 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' aggiunto infine il seguente comma: "Ai fini della determinazione dell'indennizzo per i danni subiti dai titolari di brevetti di invenzioni industriali in conseguenza di uno dei fatti di guerra di cui all' articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , o all'articolo 2 della presente legge, la base di commisurazione e' data dalla valutazione dei compensi convenuti nei contratti di sfruttamento, limitatamente al minimo garantito. L'indennizzo e' concesso con le modalita' e nei limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 ".