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Legge 29 settembre 1967, n. 955 · Legge 29 settembre 1967, n. 955 — Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 29 settembre 1967, n. 955 Art. 20

In KraftAmtlicher Text

Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' sostituito dal seguente: "Per ragioni non contrastanti con l'interesse generale, l'intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, puo' autorizzare il ripristino in opere o luoghi diversi, purche' il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo".