Legge 29 settembre 1967, n. 955 Art. 18
Il penultimo comma dell' articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' sostituito dal seguente: "Tale rapporto viene determinato annualmente con decreto del Ministro competente, secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base ai dati disponibili dello Istituto centrale di statistica".