Legge 14 agosto 1967, n. 800 Art. 45Cancellazione dall'elenco
TITOLO III ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO
La cancellazione delle imprese dall'elenco e' deliberata allorche' venga accertata la mancanza di uno o piu' requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attivita' prevista dall'articolo 27.