Legge 14 agosto 1967, n. 800 Art. 43Commissione di qualificazione professionale delle imprese
TITOLO III ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO
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1. I provvedimenti di ammissione e cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 42 sono adottati dal capo del Dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per la musica.
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