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Legge 14 agosto 1967, n. 800 · Legge 14 agosto 1967, n. 800 — Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Legge 14 agosto 1967, n. 800 Art. 4Coordinamento fra le attivita' liriche e musicali e quelle radiotelevisive

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

Al Comitato permanente previsto dall' art. 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e' demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attivita' liriche e musicali con quella radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti. L'attuazione di tali direttive e' affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI-Radiotelevisione italiana, da due componenti la Commissione centrale per la musica designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da g) a v) dell'art. 3 e dal direttore generale dello spettacolo.