Legge 14 agosto 1967, n. 800 Art. 38Produzione nazionale nuova e nuovissima
TITOLO III ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO
Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della presente legge determinera' con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali della RAI-Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale.