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Legge 14 agosto 1967, n. 800 · Legge 14 agosto 1967, n. 800 — Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Legge 14 agosto 1967, n. 800 Art. 38Produzione nazionale nuova e nuovissima

TITOLO III ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della presente legge determinera' con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali della RAI-Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale.