Legge 14 agosto 1967, n. 800 Art. 32Attivita' concertistiche e loro sovvenzionamento
TITOLO III ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO
Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, societa', istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro. L'importo delle sovvenzioni e' determinato tenendo presenti: a) l'importanza culturale, la continuita' e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione; b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia; c) il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno venti anni; d) il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali all'attivita' principale. Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle societa' e delle istituzioni concertistiche che svolgono attivita' stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi. Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 2 per cento delle manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.