Legge 14 agosto 1967, n. 800 Art. 21
TITOLO II ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134)) ((17)) ---------------- AGGIORNAMENTO (17) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 ",che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera a), l'abrogazione del presente articolo.