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Legge 14 agosto 1967, n. 800 · Legge 14 agosto 1967, n. 800 — Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Legge 14 agosto 1967, n. 800 Art. 19Rappresentazioni a prezzi ridotti

TITOLO II ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE.

In KraftAmtlicher Text

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.