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Legge 14 agosto 1967, n. 800 · Legge 14 agosto 1967, n. 800 — Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Legge 14 agosto 1967, n. 800 Art. 16Entrate degli enti

TITOLO II ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE.

In KraftAmtlicher Text

Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da: a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali; b) contributi di enti, associazioni e privati; c) proventi patrimoniali e di gestione; d) entrate eventuali. I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.