Legge 14 agosto 1967, n. 800 Art. 1Presupposti e finalita' della legge
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
Lo Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale. Per la tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene con idonee provvidenze.