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Legge 14 agosto 1967, n. 800 · Legge 14 agosto 1967, n. 800 — Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Legge 14 agosto 1967, n. 800 Art. 1Presupposti e finalita' della legge

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

Lo Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale. Per la tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene con idonee provvidenze.