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Legge 9 agosto 1967, n. 804 · Legge 9 agosto 1967, n. 804 — Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963

Legge 9 agosto 1967, n. 804 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 41 paragrafo 1 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, si intende per "crime grave" ogni delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, o con pena piu' grave.