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Legge 9 agosto 1967, n. 804 · Legge 9 agosto 1967, n. 804 — Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963

Legge 9 agosto 1967, n. 804 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali: a) Convenzione sulle relazioni diplomatiche, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 18 aprile 1961; b) Convenzione sulle relazioni consolari, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 24 aprile 1963.